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Assistenza sanitaria ai lavoratori italiani all’estero

Assistenza sanitaria ai lavoratori italiani all’estero (pubblici dipendenti e lavoratori privati)

 

Si ricorda preliminarmente che, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 e s.m.i., il diritto all’assistenza sanitaria indiretta nei Paesi extra UE viene accertato dall’attestato rilasciato al lavoratore dalla ASL di appartenenza (ASL di residenza o ASL di assistenza se l’interessato ha il domicilio in luogo diverso dalla residenza) o, per i cittadini residenti all’estero, dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente.

Il certificato ex art. 15 (All.1) può essere rilasciato dalla ASL di appartenenza (ASL residenza o ASL di assistenza) o dalla Rappresentanza diplomatico-consolare a vista o via PEC, previa apposita richiesta a cui va allegata la seguente documentazione:
– Nota di trasferimento all’estero;
– Fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
– Codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
– Copia del documento di identità.

Per tutte le categorie di lavoratori (lavoratori pubblici e privati), la domanda di rimborso delle spese sanitarie sostenute è presentata dall’avente diritto, in via esclusiva, alla Rappresentanza diplomatica entro e non oltre tre mesi dalla data di effettuazione della relativa spesa, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Al fine del computo del termine di decadenza devono essere calcolati tre mesi tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data di effettuazione della spesa sanitaria o dell’ultima spesa relativa ad un ciclo di cure da riferire ad un unico evento morboso. Sono fatti salvi i casi in cui l’interessato dimostri di non aver potuto rispettare il termine perentorio di tre mesi per motivi di forza maggiore, da documentare e motivare adeguatamente.

Per le malattie di lunga durata o a decorso cronico e per le prestazioni usufruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica, può essere avanzata un’unica domanda di rimborso, relativamente alle spese sostenute nell’ambito di un semestre o per un periodo massimo di un anno.

Si elenca di seguito la documentazione che le Rappresentanze e gli Uffici consolari devono inoltrare a pena di irricevibilità della richiesta di rimborso:

1) copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. n. 618/80;
2) domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza, con l’apposizione della data di presentazione alla Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza (All. 3);
3) parere di congruità delle spese in relazione ai prezzi, tariffe ed onorari del luogo, tenuto conto delle possibilità di assistenza sanitaria e degli usi locali, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 618/80, debitamente sottoscritto e datato, secondo il modello allegato (All. 4);
4) indicazione del luogo di residenza in Italia e riferimento dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell’avente diritto e dei familiari al seguito;
5) documentazione sanitaria inerente alle prestazioni usufruite all’estero;
6) fatture e/o scontrini delle spese sanitarie in originale corredate di quietanza di pagamento;
7) indicazione delle modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN;
8) in caso di ricovero ospedaliero, dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima nonché delle camere in essere e delle relative tariffe;
9) traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo in lingua straniera, dei documenti sanitari e di spesa, qualora gli stessi siano redatti in lingua diversa dall’inglese o dal francese;
10) indicazione dell’indirizzo/casella di posta elettronica non certificata e/o posta elettronica certificata a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni;
11) consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Il consenso dovrà essere riferito sia alla trasmissione della documentazione di cui ai punti precedenti, sia all’utilizzo delle informazioni da parte degli Uffici (All. 5).

L’Ambasciata o l’Ufficio consolare, verificata la sussistenza del diritto all’assistenza sanitaria indiretta come risultante dall’attestato ex art. 15, nonché la completezza e regolarità formale degli atti presentati in originale attestanti l’effettivo pagamento delle spese di cui è chiesto il rimborso, appone il visto su tutta la documentazione e provvede alla trasmissione della stessa in ragione della residenza dell’avente diritto.