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Autoveicoli e Patenti di guida

Conversione delle patenti di guida

Il Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine in materia di conversione di patenti di guida, prevede il reciproco riconoscimento, ai fini della conversione, delle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità emesse dalle competenti autorità secondo le proprie normative interne a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza anagrafica sul territorio dell’altra Parte Contraente.

Validita’ temporanea

Ai fini della circolazione sul territorio delle Filippine, le patenti di guida emesse dalle autorità italiane cessano di validità trascorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo sul territorio delle Filippine.
Ai fini della circolazione sul territorio italiano, le patenti di guida emesse dalle autorità filippine cessano di validità trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza anagrafica del titolare nel territorio italiano.

Conversione
Il diritto di convertire la propria patente di guida in corso di validità rilasciata dalle competenti autorità e’ garantito a condizione che venga stabilita la propria residenza anagrafica nel territorio dell’altro Paese senza necessita di sostenere esami teorici e pratici, salvo casi particolari riferiti a conducenti disabili.

IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA PUO’ ESSERE EFFETTUATO SOLO DAGLI ISCRITTI IN AIRE RESIDENTI NELLE FILIPPINE, PALAU, ISOLE MARSHALL E STATI FEDERATI DI MICRONESIA

Ovvero presenti da oltre sei mesi nei Paesi suindicati e che abbiano gia’ avviato la domanda di iscrizione AIRE

Il rinnovo delle patenti e’ consentito solo per documenti scaduti da non oltre cinque anni;
Il rinnovo avviene a mezzo di apposito attestato e non sulla patente;
una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra’ confermare la patente presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Non è invece possibile richiedere il rilascio della patente o di un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o furto.

Procedura per il rinnovo della patente

Al fine di richiedere il rinnovo della patente di guida, i cittadini italiani qui residenti devono:

1. Sostenere la prevista visita oculistica e medica per il rinnovo della patente italiana rivolgendosi al MAKATI Medical Center di Manila, dove e’ in servizio il medico di fiducia della Sede; l’attestazione della visita, ed eventuale idoneita’, avviene sul modello di certificato medico previsto dalla legge italiana.

Indirizzo del Makati Medical Center e dettagli del medico:

Dr. JAIME SD SONGCO
Urologist/Oncologist
R6, CPm, 3rd floor, Tower 1
Makati Medical Center

Monday, Wednesday, Friday
8:00 to 12:00 am
First come first served

Please take the escalator
3rd floor, to your right,
End of the hallway

**  Pls. come if asymptomatic
**  NO cough, colds, fever

Clinic time may change when the doctor  has surgeries/ meetings

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Al termine della visita l’ospedale riconsegnera’ il certificato medico compilato (prima di recarsi dal medico si prega di munirsi, del modulo idoneo).
E’ essenziale che il medico responsabile compili il certificato medico previsto dalla nostra normativa.

2. Il richiedente, munito della patente scaduta, del proprio passaporto, di due fotografie (formato passaporto, frontali e a sfondo bianco) e del certificato medico puo’ quindi recarsi previo appuntamento (link appuntamento)all’Ufficio Consolare e fare richiesta per il il rinnovo del documento. E’ previsto il pagamento di diritti per tariffa consolare.

ESPORTAZIONE

NOVITA DELL’ ART. 103, COMMA 1, C.D.S. – Cancellazione di veicoli per definitiva esportazione all’estero

Dal 1º gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. ( Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione all’estero NON potra’ piu’ essere richiesta per il tramite della rete diplomatico consolare.

Si invitano gli utenti a prendere attenta visione del comunicato congiunto MIT/ACI disponibile al link http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-12/comunicato_MIT-ACI_11-12-2019.pdf

A) Regime applicabile ai veicoli esportati a deccorrere dal 01.01.2012

Il nuovo testo dell’ art.103, comma 1, c.d.s., introdotto dal decreto legislativo n. 98/2017 ( istitutivo del documento unico di circolazione e proprieta ) ed entrato in vigore il 1 gennaio 2020, prevede che la richiesta di cancellazione deve essere presentata PRIMA della effettiva esportazione del veicolo, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa prvvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada.

A partira dalla data indicata, quindi, gli Uffici Consolari non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal P.R.A. di veicoli esportati all’estero in data successiva.

B) Regime applicabile ai veicoli esportati entro il 31.12.2019

Si segnala che, i veicoli esportati nel 2019 in vigenza della vecchia normativa e non ancora radiati dal PRA potranno essere radiati tramite gli Uffici Consolari allegando la consueta documentazione e copia della carta di circolazione estera, anche se emessa in data successiva al 31/12/2019, od altra documentazione probante l’effettiva esportazione del veicolo in data anteriore al 01/01/2020.

Si precisa altresi che, nell’ipotesi considerata, la cancellazione non puo.intendersi condizionata alla effettuazione della revisione, con esito regolare, in data non ateriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

Dove presentare la richiesta

La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), oppure presso il Consolato d’Italia della nazione estera dove è stato esportato il veicolo.

Se si presenta tramite il Consolato d’Italia, il Certificato di Radiazione sarà inviato per posta prioritaria all’indirizzo estero (ove indicato) dell’intestatario del veicolo, oppure all’autorità consolare richiedente.

Modalità di presentazione della richiesta

Per richiedere la radiazione per esportazione è necessario presentare la seguente documentazione:

· Nota di presentazione;

· Copia della Carta circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione estera (in caso di esportazione in un Paese extra UE è necessaria anche la traduzione asseverata di tali documenti);

· Solo per i veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati all’estero è necessario allegare anche la Carta di circolazione, le targhe, il Certificato di proprietà (CdP) oppure Foglio Complementare e copia del documento di trasporto o bolla doganale (comprovante l’avvenuta esportazione);

· Se la richiesta è presentata dall’avente titolo non intestatario al PRA è necessario allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

Importi per la richiesta di esportazione

Costi previsti per legge

Emolumenti ACI

13,50 euro

Imposta di bollo

32,00 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) oppure
48,00 euro (se si utilizza il modelloNP3Ccome nota di presentazione)

Diritti Motorizzazione

9,00 euro (per le sole esportazioni nei Paesi della U.E.) + costi per versamenti postali (bollettino 1,80 euro)

Se ci si rivolge allo STA di una delegazione dell’Automobile Club o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – del servizio di intermediazione.

Se la pratica viene richiesta tramite il Consolato, occorre aggiungere, agli importi in tabella, anche i costi delle spese postali per l’invio tramite posta prioritaria del Certificato di Radiazione. Tale documento verrà spedito dal PRA all’indirizzo indicato dall’interessato o al Consolato stesso se l’indirizzo dell’interessato non viene comunicato. E’ possibile consultare le tariffe sul sito www.posteitaliane.it, in particolare al link https://securelogin.bp.poste.it/postali/estero/prioritaria.shtml scegliendo il primo scaglione di prezzo.

Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all’ufficio provinciale ACI di competenza (in base alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dal Foglio Complementare o dal CdP oppure, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell’Ente (riportando come causale del versamento la dicitura “Italiani all’estero – Radiazione per esportazione”, veicolo targato ……), le cui coordinate sono:

Banca Nazionale del Lavoro Roma, Servizio Tesoreria, Filiale BNL 11 – Via Marsala 6 – cap 00185 ROMA (RM) – ITALY

Conto Corrente n. 200044

Beneficiario: ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – Via Marsala 8 – 00185 ROMA (RM) – ITALY

Coordinate bancarie in formato BBAN: ABI: 01005, CAB: 03211, CIN: W, Conto n. 200044

Coordinate bancarie in formato IBAN: IT03W0100503211000000200044

Codice swift per i bonifici dall’estero: BNLIITRRXXX

C) Casi particolari

Indipendentemente dalla data di effettiva esportazione all’estero, la cancellazione deve essere sempre disposta, senza obbligo di revisione, quando:

– Il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione ;

– debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo in capo al soggetto che nell’ANV e nel PRA ne risulta proprietario.