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Unioni civili

La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare le unioni civili.

Davanti al Console i soggetti interessati possono celebrare unione civile in seguito all’aver sottoposto l’istanza di celebrazione dell’unione civile all’ufficio consolare, corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti. Occorrerà attendere l’accoglimento dell’istanza. Nell’istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni saranno riportate sull’atto di costituzione dell’unione civile.

Le parti devono essere di stato libero, con produzione del relativo certificato nel caso in cui una delle parti dell’unione sia cittadino straniero, quest’ultimo dovrà presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall’autorità straniera competente. Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione tra persone dello stesso sesso.

Il Console comunicherà la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere sottoscritto contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti.

La richiesta di costituzione dell’Unione civile può essere fatta anche da una delle parti che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) dal partner.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell’Unione civile, il Console redige un processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dal Console.

L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di intralcio alla costituzione dell’Unione civile.