Ricongiungimento familiare
(cittadini UE/EEA)
La normativa (Direttiva 2004/38/CE e D. Lgs. 30/2007) stabilisce per i congiunti di cittadini dell’UE/EEA facilitazioni.
A partire dal 1 giugno 2024 i familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare dovranno richiedere un visto nazionale (non più un visto turistico Schengen di breve durata) da convertire in permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano o UE, dietro presentazione dei documenti indicati nell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 30/2007 (http://www.esteri.it/mae/normative/Normativa_Consolare/Visti/D_Lgs_30_2007.pdf) presso la competente Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono quelli di cui al novero dell’art. 2 D. Lgs. 30/2007, ovvero:
– Coniuge di cittadino/a UE o parte dell’unione civile con cittadino UE
– Figli di cittadino/a U.E. di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge/unito
– Genitore a carico di cittadino/a U.E.
Per un fac-simile di lettera d’invito, cliccare qui.
I visti a favore delle predette categorie di familiari di cittadini UE sono rilasciati gratuitamente (art. 5 D. Lgs. 30/2007).
Per brevi visite o periodi inferiori ai 3 mesi, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, verrà invece rilasciato un visto Schengen per turismo.