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ELEZIONI POLITICHE 2018

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

L’Art. 4-bis, comma 1, della Legge 459/2001 stabilisce che possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470; facolta’ concessa anche ai relativi familiari conviventi.

In tale previsione rientrano le due seguenti principali tipologie:

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO MA ABITUALMENTE RESIDENTI IN ITALIA

Gli aventi diritto al voto, regolarmente residenti in Italia ma che si trovino nelle condizioni di cui al suddetto Art. 4, l. 459/2001, che intendano avvalersi del diritto di voto per corrispondenza, dovranno comunicare tale intenzione direttamente al proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 31 gennaio 2018.

A tale fine e’ possibile utilizzare il seguente MODELLO D’OPZIONE

E’ fatto espresso divieto agli Uffici dell’Ambasciata di fare da tramite per l’inoltro del modulo d’opzione.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO CHE RISIEDONO IN ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Gli aventi diritto al voto, regolarmente residenti all’estero ma che si trovino – nelle condizioni di cui al suddetto Art. 4, L. 459/2001 – in una circoscrizione elettorale diversa da quella della propria dimora abituale, che intendano avvalersi del diritto di voto per corrispondenza, dovranno comunicare tale intenzione all’Ufficio Consolare di iscrizione nello schedario AIRE.

Ulteriori informazioni nell’allegato COMUNICATO STAMPA