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Transito marittimi

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e per i dipendenti da società estere appaltatrici dell’armatore chiamati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari (di cui all’articolo 17 dellalegge 5 dicembre 1986, n.856), si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l’autorizzazione al lavoro. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale.

Ai lavoratori marittimi stranieri che intendano sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, il visto per transito è rilasciato a fronte di conferma della presenza della nave, rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana. In caso di sbarco del lavoratore straniero nel territorio italiano si applicano le norme generali in materia di ingresso e soggiorno previste dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Questo visto è dato per un periodo di tempo inferiore a 90 giorni.

Scarica il modulo richiesta visto tipo ‘C’ e la check list documenti a corredo che riflette la lista armonizzata Schengen.