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Congiunti di cittadini UE

La normativa (Direttiva 2004/38/CE e D. Lgs. 30/2007) stabilisce per i congiunti di cittadini dell’UE/EEA facilitazioni documentali e per la sottoposizione delle domande di visto. Si prega di utilizzare le seguenti check-list per turismo e/o per ricongiungimento familiare:

Si attira l’attenzione sul fatto che dallo scorso 6 agosto 2013 l’Italia ha abolito il rilascio del visto d’ingresso nazionale (tipo D – lungo soggiorno) per motivi familiari, per dare applicazione alle modifiche introdotte con il Decreto Legge 89/2011, convertito con Legge n. 129/11, in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.

A favore del coniuge/figlio (anche del coniuge)/genitore del cittadino italiano, verificato il vincolo di parentela/coniugio, potrà, invece, essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo, con ingressi multipli. Questo visto  ha, pertanto, lo scopo di consentire l’ingresso in Italia del cittadino straniero, nel caso in cui abbia necessità di un visto di ingresso, al solo fine di attraversare la frontiera esterna dello spazio Schengen.

Successivamente al suo ingresso in Italia, la competente Questura potrà rilasciare al congiunto la prevista Carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o UE, dietro presentazione dei documenti indicati nell’art. 10 del Decreto Legislativo n. 30/2007 (http://www.esteri.it/mae/normative/Normativa_Consolare/Visti/D_Lgs_30_2007.pdf ).

Per un fac-simile di lettera d’invito, cliccare qui.

Per le facilitazioni relative all’accesso all’Ufficio visti si prega di consultare la pagina principale della sezione visti del presente sito.

I visti a favore della predette categorie di familiari di cittadini UE sono rilasciati gratuitamente (art. 5 D. Lgs. 30/2007).